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Con la legge 162/2014, è entrata in vigore dall'11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere alla separazione consensuale e allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un Ufficiale dello Stato Civile. Tuttavia NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
1. In presenza di figli minori anche di una sola parte;
2. In presenza di figli maggiorenni non economiamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
3. Se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.
Procedimento
Le parti devono trasmettere all'Ufficio di Stato Civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione. Tale modello debitamente sottoscritto deve essere inviato a comune.mallare.sv@legalmail.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti. L'Ufficio di Stato Civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. L'Ufficio di Stato verificherà le dichiarazioni rese e la possibilià di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'Ufficio di Stato Civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. A tale appunamento le parti dichiareranno di fronte all'Ufficiale di Stato Civile di volersi separare o divorziare. Nello stesso giorno l'Ufficiale di Stato Civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo; al secondo appuntamento l'Ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento). Se le parti si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l'accordo.
Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di Stato Civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.