Descrizione
Il decreto-legge n. 108/2026 all'art. 11, comma 3, prevede che, nei casi di urgenza (valutati sulla base della documentazione presentata dal richiedente, delle circostanze rappresentate ed a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento similare) e comunque fino al 31 dicembre 2027, il Sindaco può rilasciare un documento d'identità provvisorio, di validità non superiore a 6 mesi, non rinnovabile, il cui modello è stato adottato con decreto del Ministero dell'Interno. Il documento d'identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori.
Si evidenzia che il documento provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri (sarà cura dell'interessato effettuare le eventuali verifiche in caso di espatrio) e dovrà essere restituito al Comune all'atto della richiesta della CIE.
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Ultimo aggiornamento
12/08/2026 13:33